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Accesso Civico

Principio generale di trasparenza dell’azione amministrativa, introdotto con il D.Lgs. 33/2013 poi novellato dal D.lgs. 97/2016.

Descrizione

Il principio generale di trasparenza dell’azione amministrativa, introdotto con il D.Lgs. 33/2013 poi novellato dal D.lgs. 97/2016, ha definito la trasparenza come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni”, con l’obiettivo di tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.

La normativa vigente in materia di accessibilità all’azione pubblica prevede differenti sistemi di accesso:
● Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e succ.mod. può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
● Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
● Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.